Art. 3.
(Modalità di attuazione).

      1. La cooperazione allo sviluppo è attuata, secondo gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, mediante attività da svolgere in Italia e all'estero per la realizzazione di iniziative a valenza regionale, nazionale o sub-regionale a favore dei PVS e ad economia di transizione e prioritariamente laddove risultano più bassi gli indici di sviluppo e più svantaggiate e a rischio le popolazioni.
      2. Ad eccezione di quelle di emergenza, le iniziative di cooperazione allo sviluppo a carattere bilaterale o multibilaterale, finanziate utilizzando le risorse del Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui all'articolo 6, sono attuate nell'ambito di programmi-Paese di durata pluriennale, predisposti dall'Agenzia di cui all'articolo 9 sulla base degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 e in accordo con i piani di sviluppo nazionali e locali dei Paesi e delle aree beneficiari. Tale programmazione, elaborata congiuntamente con i Paesi destinatari, deve ricercare l'armonizzazione con le iniziative di cooperazione bilaterale, multilaterale e multibilaterale sostenute dagli altri Paesi donatori, con particolare riferimento a quelle sostenute dall'Unione europea e dai suoi Paesi membri. I programmi-Paese sono presentati per l'approvazione alla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5, previo visto di conformità agli indirizzi politici da parte del Ministro degli affari esteri; una volta approvati, essi sono accolti in appositi accordi bilaterali e multibilaterali cui provvede lo stesso Ministero degli affari esteri.

 

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      3. Nei Paesi dove, per il ridotto ammontare delle risorse finanziarie disponibili, per sfavorevoli congiunture locali o per particolari accordi internazionali, la programmazione delle attività non è effettuabile ai sensi di quanto previsto al comma 2, le singole iniziative della cooperazione italiana, ivi incluse quelle di emergenza o umanitarie, devono in ogni caso tendere al massimo coordinamento con gli interventi della cooperazione internazionale anche al fine dell'ottimizzazione dei risultati complessivi.
      4. Le attività di cooperazione sono definite e attuate ricercando la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti beneficiari degli interventi; a tale fine, nell'ambito delle attività programmate, sono da considerare partner della cooperazione italiana:

          a) i governi centrali e le amministrazioni locali dei PVS;

          b) le rappresentanze dirette delle popolazioni e delle comunità locali nonché i soggetti pubblici e privati, rappresentanti interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti;

          c) direttamente, le popolazioni e le comunità locali se oggetto di specifico intervento di sostegno a livello internazionale o di previsione nei programmi-Paese ovvero se i relativi governi rientrano nei casi di cui al comma 5.

      5. Non possono essere destinatari di interventi di cooperazione i governi che:

          a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o delle libertà democratiche, sanzionate da specifiche risoluzioni internazionali. In tale caso, deve essere sospeso ogni intervento di cooperazione eventualmente in corso;

          b) destinano al bilancio militare o di polizia risorse ritenute eccessive rispetto a quelle destinate ai bisogni primari della popolazione dalla Commissione parlamentare permanente di vigilanza di cui all'articolo 5.

 

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      6. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari o di conformità con gli indirizzi politici di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c), le iniziative di cooperazione non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelle promosse da soggetti privati e realizzate con risorse diverse da quelle dell'APS italiano, purché rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1.
      7. Possono partecipare alla esecuzione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge soggetti pubblici e privati dei Paesi beneficiari, l'Agenzia di cui all'articolo 9, altre istituzioni ed enti pubblici, le regioni e le province, le province autonome, i comuni e gli enti locali nonché l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, gli organismi internazionali, le organizzazioni non governative e i soggetti privati italiani e degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con esclusione di quelli che non applicano correttamente le norme vigenti in materia di diritti del lavoro ovvero sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione e nella commercializzazione delle armi.
      8. Per beneficiare del finanziamento previsto dalla presente legge, le iniziative di cooperazione allo sviluppo devono essere sottoposte, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 9, ad una istruttoria che accerta la compatibilità sociale e ambientale, le corrette finalità sociali, l'adeguatezza delle tecnologie da utilizzare e verifica ogni altra condizione di sostenibilità.
      9. Le attività derivanti dall'attuazione della presente legge devono seguire procedure codificate e periodicamente verificate atte a garantire, oltre all'efficacia degli interventi stessi, l'efficienza e la trasparenza degli atti posti in essere.
      10. La concessione dei finanziamenti dell'APS italiano non è vincolata alla fornitura di beni e di servizi di origine italiana. In sede di definizione degli indirizzi politici di cui all'articolo 4 sono comunque stabiliti i criteri e le condizioni di vincolo da adottare ove, per particolari casi, vi si debba ricorrere.

 

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      11. Indipendentemente dallo strumento finanziario di cooperazione allo sviluppo utilizzato, non è stabilito alcun limite al finanziamento di costi locali derivanti da esigenze di economicità, di funzionalità e di sostenibilità delle iniziative di cooperazione oggetto del finanziamento. Sono privilegiati gli acquisti in loco di beni e di servizi. Gli acquisti in Paesi terzi di beni e di servizi relativi alle iniziative approvate sono effettuati di preferenza in altri PVS, in Italia o nell'Unione europea.